Dichiarazione dei redditi del 2012: la prima scadenza è per il 30 aprile 2013

Entro fine mese si consegna il modello 730 al sostituto d'imposta, senza allegare documenti. Altrimenti entro il 31 maggio, a Caf o professionisti, ma con un po' di carta in più. Al nastro di partenza, lavoratori dipendenti e pensionati che possiedono solo determinati redditi e che, attraverso il datore di lavoro o l'ente pensionistico, approfittano subito della presentazione del modello 730 per "chiudere" i propri conti con il Fisco entro l'estate, direttamente in busta paga o nella rata di pensione, almeno per quanto concerne i redditi conseguiti l'anno scorso.

Modello 730, perché?
Perché non si devono eseguire calcoli, ad esempio. Basta solo inserire i dati richiesti: anagrafici e reddituali. Non si deve spedire nessun documento all'Agenzia delle Entrate: sarà il sostituto d'imposta, datore di lavoro o ente pensionistico, a curarne la trasmissione telematica all'Amministrazione finanziaria. Se non si fa in tempo per il 30 aprile, si può sempre ricorrere al Caf o a un intermediario abilitato entro il 31 maggio.
Infine, ma non ultimo, con il 730, il saldo delle imposte per l'anno passato avviene nello stipendio o pensione, a partire dal mese di luglio per i dipendenti e da agosto o settembre per i pensionati. E questo, soprattutto in caso di rimborso, è l'aspetto più "attraente".
Così nel giro di alcune settimane si chiude il capitolo, "doloroso" ma anche "doveroso", della dichiarazione dei redditi annuale.

Modello 730, per chi
Possono utilizzarlo:

  • pensionati o lavoratori dipendenti, compresi i dipendenti italiani inviati all'estero per lavoro
  • contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (integrazione salariale, indennità di mobilità, ecc.)
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione di prodotti agricoli e di piccola pesca
  • sacerdoti della Chiesa cattolica
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione del modello 770 e delle dichiarazioni Irap e Iva.

Modello 730, per cosa
Per dichiarare:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (co.co.co. e contratti di lavoro a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (prestazioni non abituali)
  • redditi diversi (terreni e fabbricati all'estero)
  • alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

Modello 730, come si compila
Come si compila? È presto detto. Se cartaceo, con la solita penna!... E il modello si può scaricare da internet, dal sito dell'Agenzia delle Entrate, o ritirare gratuitamente presso gli uffici comunali.
Ma, se il contribuente è "informatizzato", cioè se possiede un computer, l'Agenzia, sempre su internet, mette a disposizione il 730 editabile.
Per visualizzare, compilare e stampare il modello è sufficiente disporre di un programma già in uso per la lettura e la stampa di documenti in formato pdf.
La compilazione non è guidata, ovvero non c'è verifica o controllo delle informazioni che vengono inserite.
Terminata la scrittura, il modello può essere stampato, sottoscritto e presentato (al sostituto d'imposta, senza aggiungere altro, oppure a un Caf o a un professionista abilitato insieme alla necessaria documentazione). Non è possibile, normalmente, salvare il modello 730 sul computer, né trasmetterlo (vedi articolo "Per la compilazione del 730 bastano il pc e un lettore di pdf").

E sempre on line, le Entrate hanno messo a disposizione anche una procedura informatica, il software 730/2013, che consente non solo di compilare la dichiarazione dei redditi, ma anche di salvarne una copia e stamparla. Il programma, a differenza dell'"editabile", permette la compilazione guidata del modello.
Il prodotto utilizza una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java, che consente all'utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In tal modo, è possibile attivare il sistema in maniera semplice e con un solo clic, avere la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed evitare complesse procedure di installazione o aggiornamento.
Il 730, una volta stampato e firmato, potrà essere consegnato, come l'altro, al soggetto che presta l'assistenza fiscale. È anche possibile optare per la compilazione congiunta (vedi articolo "730/2013, compilare in rete si può. Sul web, disponibile il software").

Modello 730, quando e a chi si presenta
Da soli o insieme con il coniuge, in forma congiunta, si deve consegnare:

  • entro il 30 aprile, al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), senza allegare nessuna documentazione
  • entro il 31 maggio, a un Caf o a un professionista abilitato, esibendo le "carte" necessarie a verificare la conformità dei dati dichiarati, in particolare la certificazione delle ritenute subite e i documenti che attestano il diritto a deduzioni e detrazioni.

Nel primo caso, al sostituto d'imposta va consegnato il modello già compilato.
Anche al Caf o al professionista si può consegnare il 730 preventivamente redatto senza pagare nulla; a loro, però, si può chiedere, dietro compenso, assistenza nella compilazione.

Modello 730, cosa c'è di nuovo
Le novità del modello discendono dalle modifiche normative intervenute nel 2012. Le più importanti sono dovute all'introduzione dell'Imu, che sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali regionale e comunale sui redditi fondiari relativi ai beni non locati (vedi articolo"Quando l'Irpef passa la mano per l'entrata in scena dell'Imu").
Pertanto, pagando l'Imu, non sono più dovute né l'Irpef né le addizionali sia sul reddito dominicale dei terreni non affittati sia su quello dei fabbricati non locati (il reddito agrario continua a essere assoggettato alle imposte sui redditi; lo stesso accade per gli immobili esentati dal pagamento dell'Imu, per i quali si calcolano sia Irpef sia addizionali).

Un'altra innovazione è relativa all'aumento, dal 36% al 50%, della detrazione d'imposta per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute dal 26 giugno 2012. A partire da quest'anno, la detrazione può essere frazionata solo in dieci rate annuali e non più anche in cinque o tre quote, da parte dei contribuenti che hanno compiuto, rispettivamente, 75 o 80 anni di età.

Dall'anno d'imposta 2012, poi, i contributi obbligatori dovuti al Servizio sanitario nazionale, pagati con l'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli, sono deducibili dal reddito solo per la parte che eccede i 40 euro e non più per l'intero importo.

È possibile dedurre, fino a 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore di:

  • Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale
  • Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
  • Chiesa apostolica in Italia.

Infine, l'elenco dei destinatari dell'8 per mille è stato integrato con nuovi beneficiari:

  • Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
  • Chiesa apostolica in Italia
  • Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia.

Modello 730, ma non per tutti
Non possono utilizzare il 730, ma sono tenuti a compilare il modello Unico PF, i contribuenti che:

  • nel 2012 hanno posseduto
    • redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione
    • e/o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva
    • e/o redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nei righi D4 e D5
    • e/o plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati,
    • e/o redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario
  • nel 2012 e/o nel 2013 non sono residenti in Italia
  • nel 2013 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati a effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti alla casa)
  • devono presentare anche una sola dichiarazione tra Iva, Irap o modello 770
  • devono presentare la dichiarazione per conto di un contribuente deceduto
  • sono lavoratori con contratto a tempo indeterminato, se al momento della presentazione della dichiarazione al Caf o al professionista abilitato il rapporto di lavoro è cessato, sempreché non si conoscano i dati del nuovo sostituto d'imposta che potrà effettuare i conguagli.

Non solo 730: ci sono anche da destinare l'8 e il 5 per mille
Da non dimenticare l'opportunità di destinare una parte delle imposte pagate per i redditi 2012. Le scelte da esprimere non sono alternative tra loro e possono, pertanto, essere indicate entrambe. Basta apporre la firma nel riquadro prescelto, sulla scheda denominata 730-1 (parte integrante del modello 730), e, per la destinazione del 5 per mille, si può indicare anche il codice fiscale di uno specifico beneficiario.

Quest'anno, l'8 per mille del gettito Irpef può essere destinato a:

  • Stato
  • Chiesa cattolica
  • Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
  • Assemblee di Dio in Italia
  • Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi
  • Chiesa Evangelica Luterana in Italia
  • Unione Comunità ebraiche italiane
  • Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
  • Chiesa Apostolica in Italia
  • Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia.

Invece, una quota pari al 5 per mille della propria Irpef può essere destinata per:

  • volontariato e altre Onlus
  • finanziamento della ricerca scientifica e dell'università
  • finanziamento della ricerca sanitaria
  • finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
  • attività sociali svolte dal comune di residenza
  • sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni che svolgono attività di interesse sociale.
 
Fonte: articolo di Sonia Angeli pubblicato su fiscooggi.it martedì 23 Aprile 2013
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