Aziende agricole: Bonus Inail per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro

Il protocollo sul welfare del 2007 ha previsto un'agevolazione per le aziende agricole con l'obiettivo di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, stabilendo che, con effetto dall'1 gennaio 2008, l'Inail applichi una riduzione non superiore al 20% dei contributi per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni annui.

La riduzione è concessa alle imprese agricole attive da almeno un biennio, le quali:

a) siano in regola con gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal Dlgs 81/2008 e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per eliminare le fonti di rischio e migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene;
c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o non siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori.

L'Inail ha disciplinato la materia con la circolare 61/2012, prevedendo che le aziende potranno presentare l'istanza dall'1 al 30 giugno di ogni anno con il servizio telematico predisposto in Punto Cliente. Eccezionalmente per il 2012 la possibilità di presentare l'istanza è stata prevista per il periodo dall'1 al 30 novembre, poi prorogato al 31 dicembre.

La lista delle istanze ammesse è stata poi trasferita ad Inps per i controlli sulla regolarità contributiva e la definizione dell'elenco di aziende definitivamente ammesse per il 2012 all'agevolazione entro la fine del 2013. È noto, infatti, che i contributi agricoli per il 2012 verranno versati all'Inps entro la fine del prossimo giugno e che solo dopo sarà possibile per Inps effettuare il controllo di regolarità. Su questo numero, solo allora definitivo, Inail calcolerà poi la percentuale di sconto valida per il 2012 e la comunicherà all'Inps, il quale provvederà nel corso del 2014 a scomputarla dalla quota di contribuzione Inail versata dalle aziende. Per tutte le annualità pregresse l'Inail provvede all'assegnazione d'ufficio della riduzione a tutte le aziende senza infortuni nel biennio precedente l'annualità di interesse.

Come biennio di riferimento si intende il 2006-07 per il 2008, il 2007-08 per il 2009, il 2008-09 per il 2010 e il 2009-10 per il 2011. Per il 2011 la percentuale di sconto è del 16,15%, mentre le percentuali per il 2008, 2009 e 2010 sono rispettivamente del 18,73%, 17,42% e 16,93 per cento. L'elenco delle ditte ammesse verrà anche in questo caso trasferito all'Inps, che scomputerà le quote secondo modalità e regole in corso di definizione.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e tributi del 15 marzo 2013

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