Decreto Rilancio 2020
Confermato il contributo a fondo perduto per soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.
La conferma è arrivata con l'approvazione del Decreto Rilancio 2020 da parte del Consiglio dei Ministri n. 45 del 13 maggio 2020, all'interno del quale è stato inserito l'articolo 28 denominato Contributo a fondo perduto previsto per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”.
A chi spetta e a chi no
Entrando nel dettaglio, il contributo a fondo perduto è previsto per:
- soggetti esercenti attività d’impresa;
- soggetti esercenti attività di lavoro autonomo;
- soggetti esercenti attività di reddito agrario, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
- titolari di partita IVA.
Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- agli enti pubblici di cui all’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione;
- ai contribuenti che hanno diritto:
- all'indennità prevista per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall'art. 27 del D.L. n. 18/2020 (c.d. #CuraItalia);
- all'indennità per i lavoratori dello spettacolo (art. 38 del #CuraItalia)
- di accedere al Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44 del #CuraItalia).
Le condizioni di ammissibilità
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
A quanto ammonta il contributo a fondo perduto
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
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