Con la riforma del lavoro (Legge 92/2012) è stato modificato l’art. 164, comma 1, del Tuir prevedendo che dal 2013 i costi relativi all’acquisto/utilizzo dei veicoli a motore sono deducibili nella misura del 27,5% (anziché 40%) per la generalità delle imprese e lavoratori autonomi e nella misura del 70% (anziché 90%) per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Nuovi limiti alla deducibilità fiscale delle auto