La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi (macchinari, impianti ed attrezzature varie), facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate anche in Sardegna, oltre che ad altre regioni del Sud.
Le nuove norme di cui alla Legge n. 18/2017, hanno previsto in particolare un nuovo regime di applicazione per le acquisizioni di beni dal 1 marzo 2017 al 31 dicembre 2019.
La compensazione del credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito.
Vademecum per le acquisizioni di beni dal 1 marzo 2017 al 31 dicembre 2019 |
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Soggetti beneficiari |
Soggetti titolari di reddito d’impresa (sono esclusi i professionisti) con riferimento agli investimenti legati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni del Mezzogiorno, tra le quali, appunto, la Sardegna. |
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Soggetti esclusi |
L’incentivo non spetta alle imprese che operano nei settori:
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Investimenti agevolabili |
Il credito d’imposta può essere concesso solamente agli investimenti in beni strumentali nuovi per:
Pertanto, vanno considerati esclusi tutti gli investimenti che non realizzino una fattispecie di investimento iniziale (ad esempio: sostituzione di singoli beni strumentali) ed altresì gli investimenti in immobili e veicoli in quanto non richiamati. |
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Importo investimenti agevolabili (limiti) |
La norma non prevede un importo minimo dell’investimento da realizzare, né all’interno di ciascun anno interessato, né complessivamente, con riferimento all’intero programma di investimenti. Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca dell’acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, l’agevolazione è concessa nei limiti a alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore. |
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Determinazione dell’importo agevolabile |
Per gli investimenti effettuati a partire dal 1 marzo 2017 fino al 31 dicembre 2019 il credito d’imposta spettante deve essere determinato sul costo complessivo sostenuto per l’acquisizione dei beni agevolabili. Il beneficio, quindi, deve essere calcolato non al netto, ma al lordo degli ammortamenti. |
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Intensità di aiuto (Sardegna) |
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Cumulabilità |
Il bonus investimenti può essere cumulato con altre forme di incentivo, riconosciute a titolo De minimis, a valere sui medesimi beni. La cumulabilità, tuttavia, è ammessa a condizione che non porti al superamento dell’intensità prevista o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Al fine di garantire il rispetto del limite dell’intensità di aiuto, nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, dovranno essere indicate le altre agevolazioni richieste ed eventualmente ottenute a valere sui medesimi costi, riducendo di conseguenza l’importo del credito d’imposta richiesto nei limiti della misura consentita. |
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