La Giunta Regionale sarda ha approvato la Deliberazione n. 40/21 del 06.07.2016 in base alla quale vengono stabiliti i nuovi criteri per l’erogazione dei contributi alle cooperative ed ai loro consorzi previsti dalla L.R. n. 5/57 per l’annualità 2016.
In particolare, L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale illustra brevemente la nuova proposta di regolamentazione per l’erogazione dei contributi in conto capitale alle Cooperative ed ai loro consorzi, prevista dall'art. 4 della L.R. 27.2.1957, n. 5, che andrà a sostituire in buona parte l’attuale disciplina contenuta nella Delib.G.R. n. 39/7 del 5.8.2015 e nella Delib.G.R. n. 32/17 del 7.8.2014. Questa innovazione si rende necessaria per adeguare la linea di attività alla nuova normativa contabile (D.Lgs. n. 118/2011) che impone di effettuare gli impegni di spesa nello stesso anno dei correlati pagamenti. Pertanto, gli importi allocati annualmente potrebbero essere impegnati solo se a priori fossero liquidabili entro il 2016 e, in caso contrario, l’importo non liquidabile nello stesso anno graverebbe sullo stanziamento dell’esercizio successivo. Per adeguare la tempistica del procedimento alla nuova disciplina contabile, la soluzione proposta poggia sui seguenti cardini e va precisato che ha ricevuto il preventivo consenso della Commissione per la Cooperazione in occasione della seduta del 19 maggio 2016, sentita ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 5/1957:
A) Il finanziamento viene stabilito in percentuale prefissata.
Attualmente la percentuale viene stabilita dopo l’esame delle domande perché è data dal rapporto tra la somma dei costi eligibili di tutte le domande ammesse a contributo e l’importo totale stanziato. Mediante il ricorso alla percentuale prefissata, tra gli altri vantaggi, si consentirebbe alle cooperative di pianificare meglio il proprio investimento, considerato che attualmente la variabile costituita dal finanziamento regionale non è determinabile a priori. In sede di Commissione per la Cooperazione, si è stimata la percentuale di finanziamento a fondo perduto pari al 50%, con possibilità di variazione nelle successive annualità.
B) L’importo viene erogato secondo l’ordine di arrivo delle domande, accertato secondo criteri oggettivi (ufficio postale o mediante domanda compilata e inoltrata on line).
Ciò è necessario corollario del principio della percentuale prefissata, poiché questa comporta il progressivo esaurirsi delle risorse in misura direttamente proporzionale alla progressiva ammissione a contributo. Il ricorso ad altri parametri soggettivi, quali valutazione delle domande o criteri di premialità, oltre ad incidere enormemente sui tempi di istruttoria delle pratiche, comporterebbero valutazioni tecniche con ampi margini di errore. Si ritiene pertanto che tale soluzione sia la migliore delle soluzioni concretamente praticabili, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente dalla legge di bilancio.
C) Il finanziamento copre solamente i costi già sostenuti.
Anche questa novità è giustificata dalla necessità di velocizzare le pratiche da concludersi, nei termini contabili sopra descritti, entro il 31 dicembre di ogni annualità. Ovviamente, la necessità di rispettare tale termine consentirebbe di verificare solamente i costi già affrontati al momento della presentazione della domanda. Il periodo di ammissibilità dei predetti costi decorrerebbe dal 1° gennaio dell’anno antecedente allo scopo di consentire la copertura di tutti gli archi temporali (es.: bando 2016: dall'1.1.2015; bando 2017: dall'1.1.2016; bando 2018: dall'1.1.2017).
D) Bando di finanziamento con efficacia triennale.
Stante la funzione autorizzatoria attribuita alla programmazione triennale dalla nuova normativa contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, si ritiene necessario introdurre l’efficacia triennale del bando, con finestra ad apertura annuale per la presentazione delle domande di finanziamento per ciascuno degli anni in cui è ripartito. Questa è vantaggiosa anche per la platea dei beneficiari che potranno in questo modo programmare meglio la propria attività, potendo confidare su uno strumento di efficacia pluriennale.
E) Rotazione delle Cooperative ammesse a contributo.
Per consentire la rotazione dei beneficiari, dal 2016, le cooperative beneficiarie per due annualità consecutive, non sono ammesse a partecipare alla terza annualità (2018); possono presentare la domanda per la successiva annualità relativa al secondo triennio di programmazione (2019). Conseguentemente, l’Assessore precisa che verrebbe definitivamente abrogata la disposizione contenuta nel punto 7 della Delib.G.R. n. 32/17 del 7.8.2014 relativa a: “Divieto di partecipazione temporaneo in caso di revoca totale delle agevolazioni. Al fine di evitare impegni di spesa che sono resi vani dalle successive revoche totali degli investimenti e che comportano il dannoso fenomeno
dei disimpegni, si rende necessario responsabilizzare le cooperative all’atto della presentazione delle istanze di finanziamento; la revoca totale del finanziamento (rendicontazioni inferiori al 70% dell'importo ammesso) comporterà la loro inibizione a partecipare al finanziamento a valere sulla L.R. n. 5/1957 per la successiva annualità”.
F) Disciplina sostanziale del bando.
L’Assessore propone di mantenere, per quanto qui non espressamente previsto, la struttura portante dei bandi previgenti, come precisati dalle precedenti Delib.G.R. n. 39/7 del 5.8.2015 e n. 32/17 del 7.8.2014, demandando al Servizio competente l’adeguamento alla nuova disciplina con la facoltà di apportare le migliorie di dettaglio suggerite dalla esperienza acquisita.
Fonte: Regione Autonoma della Sardegna