Dal 14 settembre prossimo sarà più semplice aprire un’attività commerciale e di servizi a seguito delle semplificazioni previste da un decreto che modifica appunto la disciplina delle attività commerciali e quella dei servizi semplificandone le procedure di inizio e modificando anche i requisiti di accesso e di esercizio di tali attività.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2012 del decreto n. 147 del 6 agosto 2012, sono state semplificate e snellite le procedure di inizio attività nel settore dei servizi con la modifica ai requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali e in particolare con la sostituzione della SCIA al posto della DIA. La Scia si dovrà presentare con la Comunicazione Unica al Registro imprese che la trasmette immediatamente allo Sportello Unico.
Il decreto legislativo 147/2012 integra e corregge il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuativo della direttiva 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno).
Con la SCIA si può aprire subito un negozio
Il decreto n. 147/2012 riprende le norme sull'accesso alle attività economiche attraverso l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
La Scia, già modificata dal decreto legge n. 5/2012 sulle semplificazioni, sostituisce la precedente Dichiarazione di inizio attività (Dia).
Il decreto correttivo dispone, inoltre, che nei casi in cui resta la necessità di autorizzazioni, si applichi, salvo le eccezioni di legge, l'istituto del silenzio-assenso.
Con questi due interventi sarà molto più rapida e semplice l'apertura degli esercizi e l'avvio delle nuove attività nel settore dei servizi.
Le altre novità
Le novità riguardano:
Sono inoltre state semplificate:
Le semplificazioni per il commercio e le professioni in sintesi
Le semplificazioni per il commercio e le professioni a partire dal 14 settembre 2012 (D.Lgs. 6 agosto 2012 n. 147) | |
Commercio e somministrazione | Vi sono delle modifiche ai requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali. Con l’introduzione del nuovo comma 6-bis all’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010. Sia per le imprese individuali che in casi di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale, ovvero in alternativa dall’eventuale persona proposta all’attività commerciale. |
Commercio all’ingrosso con deposito, produzione di margarina e grassi idrogenati | La gestione di depositi all’ingrosso e produzione di margarina e di grassi alimentari idrogenati, non è subordinata ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività, fatto quanto previsto dal regolamento CE 852/2004. Al Decreto legislativo 59/2010 vengono aggiunti gli articoli 71-bis (Commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati) e 71-ter (Attività di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofrutticoli, carnei, ittici). |
Commissionari, mandatari e astatori | Viene soppresso l’albo dei commissionari, mediatori e astatori dei prodotti ortofrutticoli carnei e ittici. È il Comune che verificherà il possesso dei requisiti dei soggetti iscritti per tali attività nel registro delle imprese. L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso ivi compresa quella relativa ai prodotti alimentari e, in particolare ai prodotti ortofrutticoli, della carne e ittici, è subordinata esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità (art. 71 comma 1 D.Lgs. 59/2010). |
Facchinaggio | Non sono più richiesti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Per l’esercizio di tale attività, è richiesto solo il requisito di onorabilità (aggiunto il comma 1-bis all’articolo 72). |
Spedizioniere | Oltre alle commissioni per la tenuta dell’elenco, le cui funzioni sono passate alla CCIAA, viene soppressa anche la Commissione centrale, le cui funzioni vengono assicurate dal MISE (Modificato l’articolo 76). |
Acconciatore ed estetista | Previsto l’obbligo di iscrizione al REA del responsabile tecnico, contestualmente con la trasmissione della SCIA (Modificati gli articoli 77 e 78). |
Stimatori, pesatori pubblici, mediatori per attività da diporto | Soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici, nonché il ruolo per mediatore da unità da diporto (Aggiunti i nuovi articoli: 80-bis - Stimatori e pesatori pubblici, e 80-ter - Attività di mediatori per le unità di diporto). |
Magazzini generali | L’apertura, la modificazione, l’ampliamento di un esercizio di un magazzino generale saranno assoggettati alla SCIA, da inoltrare con la Comunicazione UNICA al Registro delle imprese, che la trasmette al SUAP (Aggiunto l’articolo 80-quinquies - Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale). |
Esercizio di un impianto di un nuovo molino | L’esercizio dell’attività di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti, è soggetto alla SCIA da presentare tramite la Comunicazione Unica al Registro delle imprese che la trasmette al SUAP (Aggiunto l’articolo 80-sexies - Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti). |
Fonte: Fiscal Focus
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