Il nuovo "regime dei minimi" per l'avvio di imprese

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 17/E chiarisce destinatari, tempi e modalità di accesso al regime fiscale di vantaggio per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro, ma anche per rafforzare la struttura produttiva, ad esempio attraverso il consolidamento di attività precedentemente svolte in forma occasionale o precaria. Un'opportunità introdotta dal DL 98/2011 - a sostituzione dell'ex regime dei minimi, di cui alla Legge 244/2007.

I principale chiarimenti, in dettaglio riguardano:

Durata del regime fiscale agevolato
A differenza dell’"ex regime dei minimi", la cui durata era subordinata al solo permanere nel tempo dei requisiti previsti dalla norma, il regime fiscale di vantaggio può essere applicato esclusivamente per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi di imposta successivi. Coloro che allo scadere del quinquennio non hanno ancora compiuto trentacinque anni, possono prolungare l’applicazione del regime fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

Requisiti oggettivi e soggettivi
Il nuovo regime agevolato si applica ai contribuenti che iniziano una nuova attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007 - a determinare l’inizio di una nuova attività, non basta aprire semplicemente la partita Iva, ma contano, piuttosto, l’acquisto di beni strumentali o destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi.

Altro requisito: l’attività intrapresa non deve essere il proseguimento di quella svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Tuttavia, le forme di lavoro precario - come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a tempo determinato - non precludono l’accesso al regime, considerata la loro marginalità economica e sociale. Quest’ultima, chiarisce la circolare, sussiste se il lavoro precario è svolto per un periodo di tempo che non supera la metà del triennio precedente l’inizio dell’attività.

L’accesso al regime di favore è precluso, invece, a coloro che vogliono avviare l’attività nello stesso ambito professionale e rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento. La preclusione non opera se il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Né impedisce l’accesso al regime la circostanza di aver svolto nell’anno precedente prestazioni occasionali, in quanto le stesse, costituendo redditi diversi, non sono produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa.

Infine, nel caso di contribuenti che proseguono attività prima svolte da altri, il cessionario può applicare il regime di vantaggio solo se nell’anno che precede il riconoscimento del beneficio il cedente aveva conseguito ricavi non superiori a 30mila euro.

Ingresso nel regime fiscale agevolato
I contribuenti che iniziano un’attività dal 1° gennaio 2012 e presumono di rispettare i requisiti previsti, devono comunicare la circostanza barrando l’apposita casella del modello AA9/11 di dichiarazione di inizio attività. Per coloro che hanno presentato la dichiarazione prima che venisse approvato il modello con la casella ad hoc per i "nuovi minimi", basta aver barrato la casella relativa ai "vecchi minimi".
Inoltre, chi:

  • ha aperto la partita Iva senza effettuare alcuna comunicazione, può presentare la dichiarazione di variazione dati entro 60 giorni dall’emanazione della circolare (30 maggio 2012);
  • ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e vuole passare, dal 1° gennaio 2012, al nuovo regime fiscale di vantaggio, non è tenuto ad alcuna comunicazione, se fino al 31 dicembre 2011 ha applicato il regime dei minimi;
  • applicava il regime ordinario ed è trascorso il triennio di permanenza obbligatoria, dovrà comunicare l’opzione per il regime dei "nuovi minimi" attraverso il quadro VO da allegare al modello Unico 2013;
  • accede ai "nuovi minimi" e fino al 31 dicembre 2011 applicava il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ("forfettino"), con la dichiarazione di variazione dati deve comunicare la revoca del vecchio regime e, contestualmente, può comunicare l’adesione alla disciplina di vantaggio.

Disapplicazione o uscita dal regime
I contribuenti che vogliono abbandonare il nuovo regime per passare a quello ordinario, o che, in caso di inizio attività, non intendono fruire del nuovo regime, dovranno darne successiva comunicazione tramite il quadro VO della dichiarazione annuale Iva.
A differenza del vecchio regime dei minimi, una volta esercitata la scelta di lasciare la nuova disciplina fiscale di vantaggio , non si può più tornare indietro.

Caratteristiche e vantaggi del regime fiscale agevolato
Il reddito d’impresa e di lavoro autonomo dei "nuovi minimi" viene calcolato nello stesso modo dei "vecchi minimi", ovvero facendo la differenza tra ricavi/compensi incassati e spese sostenute nell’anno d’imposta, secondo il "principio di cassa", tenendo conto anche delle eventuali plusvalenze e minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione, e deducendo i contributi previdenziali e assistenziali.
Al reddito determinato con tali modalità, si applica un’imposta sostituiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle addizionali regionali e comunali nella misura ridotta del 5%, in luogo di quella al 20% dell'ex regime agevolato. Dunque, una tassazione notevolmente bassa per favorire e incentivare la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro e anche per consolidare attività svolte in forma occasionale o precaria.

I codici tributo da indicare nell’F24 per effettuare i relativi versamenti sono stati istituiti con la risoluzione n. 52/E del 25 maggio.

Inoltre, considerata l’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva, i ricavi e i compensi percepiti dai "nuovi minimi" non sono soggetti a ritenuta d’acconto.

Previsti anche numerose semplificazioni burocratiche, come l’esonero dall’obbligo di:

  • liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto;
  • presentazione della comunicazione annuale e della dichiarazione Iva;
  • tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dal Dpr n. 633/1972 e dal Dpr n. 600/1973;
  • versamento e dichiarazione Irap;
  • comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore, dal momento che non sono soggetti né agli studi né ai parametri;
  • comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro);
  • comunicazione delle operazioni effettuate con operatori "black list".

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