Dalle Entrate le istruzioni per l’uso per regolarizzare fatture erroneamente emesse con la vecchia aliquota del 20%.
Più tempo agli operatori economici per regolarizzare le fatture erroneamente emesse con la vecchia aliquota e imposizione al 20% se le fatture sono state emesse anticipatamente o gli acconti sono stati pagati entro il 16 settembre 2011. Sono questi due dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 45 che fornisce ulteriori indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 21%, prevista dal Decreto Legge n. 138 del 2011, ed entrata in vigore il 17 settembre.
Più tempo per correggere gli errori – Per venire incontro alle esigenze degli operatori economici con particolari complessità tecniche o gestionali, l’Agenzia concede più tempo per regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento. Pertanto, i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile possono regolarizzare le fatture emesse entro il mese di novembre fino al 27 dicembre e quelle emesse nel mese di dicembre fino al 16 marzo. Invece, i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale possono correggere le fatture emesse entro il mese di settembre fino al 27 dicembre e quelle emesse nel quarto trimestre entro il 16 marzo.
Aliquota al 20% per fatture anticipate e acconti – La circolare chiarisce che nel caso in cui sia stata emessa fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo prima che si realizzassero i presupposti per l’imposizione, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura o del pagamento. In questo caso l’aumento dell’Iva non si applica agli acconti pagati entro il 16 settembre, che hanno scontato l’aliquota del 20%, mentre per le fatture a saldo emesse successivamente ed eventuali altri acconti è necessario applicare la nuova aliquota del 21%. Allo stesso modo, se entro il 16 settembre è stata emessa una fattura anticipata, questa sconta l’aliquota del 20% anche se il bene è stato consegnato o il servizio è stato fornito successivamente a tale data (articolo tratto dal sito Agenzia delle Entrate).